1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726 quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
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