Art. 706 — Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [606], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704.