Art. 692 — Spese della custodia cautelare

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [285, 286], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna.]