Art. 648 — Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [633-636].2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [585] o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [591]. Se vi è stato ricorso per cassazione [606], la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso [616].3. Il decreto penale di condanna [459 ss.] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [461].