1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127.2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso [173].5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
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