1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione [606] se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.