Art. 615 — Deliberazione e pubblicazione

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [591] o rigetta il ricorso.3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.