Art. 591 — Inammissibilità dell’impugnazione

1. L’impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato [568 3] o non ha interesse [568 4];

b) quando il provvedimento non è impugnabile [568 1];

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all’impugnazione [589].
2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato [611].3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato [571], l’ordinanza è notificata anche al difensore.4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento [627 4].