Art. 588 — Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [318 2, 322 2, 322 bis 2, 325 4, 355 4, 479 2, 666 7, 680 3].2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.