1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
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