Art. 576 — Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.