Art. 555 — Udienza dibattimentale di comparizione a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.2. [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione].3. [Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione].4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.