Art. 538 — Condanna per la responsabilità civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185-187], proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.3. Se il responsabile civile è stato citato [83] o è intervenuto [85] nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido [575], quando è riconosciuta la sua responsabilità.