1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281-283] eventualmente disposte.2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533-537] che concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.].
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