Art. 528 — Lettura del verbale in camera di consiglio

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483 2], con l’assistenza dell’ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [138].