Art. 522 — Nullità della sentenza per difetto di contestazione

1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [177-186].2. La sentenza di condanna [533-537] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [604].