Art. 509 — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento [477 2, 304 1 lett. a] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.