Art. 499 — Regole per l’esame testimoniale

1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194].2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [501 2, 514 2].6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.