Art. 480 — Verbale di udienza

1. L’ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza [111];

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento [431].