Art. 476 — Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti [380, 381].2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [372, 378 c.p.].