Art. 451 — Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.2. La persona offesa [90] e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.5. [Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.]