Art. 446 — Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente [141]; negli altri casi sono formulati con atto scritto.3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione [110] è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [448].