1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [148 5] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini [414].3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi [405 2].4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione [408, 411], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio [405, 416].