Art. 391 quater — Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.