1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [67, 68] o fuori dei casi previsti dalla legge [13 Cost.] o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria [57], che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
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