1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132].
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.