Art. 340 — Remissione della querela

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [339].3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.