Art. 334 bis — Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.


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