1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [50-54 c.p.] o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato [150 ss. c.p.] ovvero una causa di estinzione della pena [171 ss. c.p.] che si ritiene possa essere irrogata.
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