Art. 223 — Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].