Art. 222 — Incapacità e incompatibilità del perito

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [144, 177-186]:

a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 69 disp. att.; 28 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [290; 69 disp. att.; 30, 35 c.p.];

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di interprete [143];

e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12].