Art. 218 — Presupposti dell’esperimento giudiziale

1. L’esperimento giudiziale è ammesso [392 1 lett. f)] quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.