1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.