Art. 203 — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195 7].1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nella fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.


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