Art. 196 — Capacità di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare [120].2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190 2] può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge [189, 191, 220].3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza.