1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 467, 468, 482, 495, 508, 511, 512, 512bis, 606 1 lett. d]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge [188, 191] e quelle che manifestamente sono superflue [468, 495] o irrilevanti [187, 499].2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [195 2, 196, 210, 238, 238bis, 507, 508, 511bis, 603 3].3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495 4].
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