Art. 189 — Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [642, 188]. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.