1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [642, 188]. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
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