1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185 c.p.].
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