1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
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