Art. 183 — Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.