Art. 150 — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice [ABROGATO]

[1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto.2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario.]