1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]:
a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [290; 30 e 35 c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [199-215 c.p.] o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 359, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall’articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
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