Art. 124 — Obbligo di osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice [126], gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità [177-186] o altra sanzione processuale.2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.