Art. 121 — Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [419] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299, 398, 440, 478], entro quindici giorni.