1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196, 245, 249, 250]:
a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
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