Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196, 245, 249, 250]:

a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.