1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo 114.3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo dei sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.
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