Art. 99 — Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo [46, 419, 438, 446, 571, 589 c.p.p.].2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.