1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [196, 197 c.p.] è citata per l’udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.
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