Art. 89 — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [196, 197 c.p.] è citata per l’udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.