1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [c.p.c. 324]. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [c.p.c. 306]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.2. L’azione civile prosegue in sede civile [625 c.p.p.] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata [c.p.c. 163] quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82 c.p.p.] o dopo la sentenza [525-548 c.p.p.] penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71, 72, 82, 88, 441, 444, 651, 652 c.p.p.].
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