Art. 63 — Dichiarazioni indizianti

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351, 362 c.p.p.] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96-97 c.p.p.]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191 c.p.p.].2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato [60 c.p.p.] o di persona sottoposta alle indagini [61 c.p.p.], le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191 c.p.p.].